COME INSEGNARE IN CARCERE
L'istruzione in carcere non è solo uno strumento per migliorare le competenze e le conoscenze delle persone detenute, ma è anche un mezzo per ridurre la recidiva e favorire...
Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative a coloro che sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso esclusivamente personale.
Qualora, all’atto dell’accertamento, il soggetto ha la diretta disponibilità di veicoli a motore, la p.g. procedente provvede al ritiro della patente di guida immediatamente. Qualora, invece, si tratti di un ciclomotore, lo stesso verrà sottoposto a fermo amministrativo.
Il ritiro della patente di guida ha durata di 30 giorni. Il trentunesimo giorno il soggetto potrà recarsi presso l’ Ufficio NOT della Prefettura per la restituzione.
La sostanza stupefacente sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertarne quantità e qualità.
Ne seguirà un procedimento amministrativo su impulso di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato l’illecito amministrativo di cui all’art.75 del D.P.R.309/90 modificato con l.49/06, l.94/09 e l. 79/14.
Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, l’interessato può presentare al Prefetto scritti, documenti o memorie difensive .
Le sanzioni amministrative, previste dall’art. 75 sono:
sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, o divieto di conseguirli;
sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario
Inoltre, la persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale è convocata presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura per un colloquio con un delegato del Prefetto, ovvero un’assistente sociale.
Se il soggetto è un minore, sono invitati al colloquio anche i genitori o chi ne esercita la potestà.
Nel caso di particolare tenuità della violazione e se ricorrono i presupposti per concludere che per il futuro il soggetto si asterrà dal fare nuovamente uso di droghe (e soprattutto se trattasi di prima violazione), il Prefetto può definire il procedimento con un formale invito a non utilizzare più sostanze stupefacenti in luogo delle previste sanzioni.
negli altri casi, l’art. 75 modificato prevede la sospensione dei seguenti documenti:
patente di guida, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e certificato di idoneità alla guida di motocicli da un mese a tre anni.
carta d’identità ai fini della validità per l’espatrio, passaporto e porto d’armi, permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario, da uno a tre mesi se trovati in possesso di cannabis e da due mesi a un anno se trovati in possesso di altre sostanze stupefacenti.
Nel corso del colloquio, qualora risulti necessario, il trasgressore viene invitato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio (Ser.T) o da una struttura privata autorizzata. Qualora l’interessato si fosse già sottoposto con esito positivo al programma di cui sopra, il Prefetto può adottare il provvedimento di revoca delle sanzioni.
Se il soggetto non si presenta al colloquio previsto vengono applicate in automatico le sanzioni previste dall’art. 75.
Riferimenti normativi
Legge 24/11/81 n.689
D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 modificato con l.49 del 21 febbraio 2006, con l.94 del 15 luglio 2009 e con legge 79 del 2014 (art. 75 – art. 75 bis – art.121 – art.122 – art.127)
Legge 18 febbraio 1999 n.45
Fonte: Prefettura.it