Innanzitutto va precisato che tutti i “fuochi artificiali” venduti ai consumatori devono essere obbligatoriamente riportare il marchio CE, il quale garantisce che il prodotto sia in possesso di requisiti di sicurezza e sia stato approvato.

Oltre alla “Marcatura CE”, sui fuochi artificiali deve essere apposta una delle citate categorie previste dalla vigente normativa (“F1”, “F2”, “F3” ed anche “F4”). Si tratta di indicazioni che attestano il livello di rischio potenziale e la soglia di rumorosità dei prodotti; in base ad esse si può determinare chi può acquistare ed utilizzare i fuochi d’artificio.

La categoria “F1” ricomprende i “fuochi d’artificio” che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati. Sono ricompresi in questa categoria i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione. E’ vietata la vendita di tali prodotti ai minori di anni 14 (tale limitazione alla vendita deve essere riportata anche nell’etichetta del prodotto).

La categoria “F2” ricomprende i “fuochi d’artificio” che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori di edifici. La vendita è consentita soltanto ai maggiori di anni 18 che esibiscano un documento di identità in corso di validità (tale limitazione alla vendita deve essere riportata anche nell’etichetta del prodotto).

La categoria “F3” ricomprende i “fuochi d’artificio” che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana. La vendita è consentita ai maggiori di anni 18 titolari di licenza di porto d’armi o di nulla osta all’acquisto rilasciato ai sensi dell’art. 55 T.U.L.P.S. dal Questore (tale limitazione alla vendita deve essere riportata anche nell’etichetta del prodotto).

Discorso a parte merita la categoria “F4” che ricomprende i “fuochi d’artificio” che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Riservati ai soli cd. “pirotecnici abilitati” e cioè a coloro i quali risultano possessori di una specifica abilitazione certificata dal Prefetto, previo esame effettuato davanti ad una Commissione Tecnica appositamente costituita allo scopo, questi particolari prodotti sono altamente pericolosi e la loro vendita è assolutamente vietata al pubblico indistinto (tale limitazione alla vendita deve essere riportata anche nell’etichetta del prodotto)” fonte https://www.poliziadistato.it/articolo/644

 

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