PROCESSO PENALE PER MINORI – NORMATIVA
Legge sul processo minorile Art. 7. Notifiche all'esercente la potestà dei genitori. 1. L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di...
La Cass. Pen. n. 2548/2015 sottolinea la circostanza in cui il giudice dovrà pronunciare sentenza di condanna ritenendo che “la regola di giudizio compendiata nella formula al di là di ogni ragionevole dubbio, impone di pronunciare la condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana”.
Con la sentenza di assoluzione il giudice procedente sostiene che il reato contestato all’imputato si fondi su una notizia di reato infondata:
Invero, la Cassazione Penale n. 49831/2018 ha ritenuto che “sussiste l’interesse dell’imputato all’impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria “perché il fatto non sussiste”, considerato che, a parte le conseguenze di natura morale, l’interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 c.p.p. connettono alla seconda nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare”.
Si segnala, inoltre, la Sentenza di non doversi procedere, la quale è emessa: