La Cass. Pen. n. 2548/2015 sottolinea la circostanza in cui il giudice dovrà pronunciare sentenza di condanna ritenendo che “la regola di giudizio compendiata nella formula al di là di ogni ragionevole dubbio, impone di pronunciare la condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana”.
Con la sentenza di assoluzione il giudice procedente sostiene che il reato contestato all’imputato si fondi su una notizia di reato infondata:
- Perché il fatto non sussiste (ad esempio manca l’elemento oggettivo o non si è verificato l’evento)
- Perché l’imputato non ha commesso il fatto
- Perché il fatto non costituisce reato (manca l’elemento soggettivo o il presupposto della condotta)
- Perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- Perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione
Invero, la Cassazione Penale n. 49831/2018 ha ritenuto che “sussiste l’interesse dell’imputato all’impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria “perché il fatto non sussiste”, considerato che, a parte le conseguenze di natura morale, l’interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 c.p.p. connettono alla seconda nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare”.
Si segnala, inoltre, la Sentenza di non doversi procedere, la quale è emessa:
- Perché l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, ad esempio manca la condizione di procedibilità della querela;
- Perché vi è estinzione del reato, ad esempio per la morte del reo prima della condanna (150 c.p.), l’amnistia (151 c.p.), la remissione di querela (152 c.p.) la prescrizione del reato (157 c.p.) l’oblazione nelle contravvenzioni, il perdono giudiziale per i minorenni (169 c.p.); nel corso del processo penale qualora si manifesti una causa di estinzione del reato, il giudice deve dichiararla immediatamente ed il processo non può proseguire oltre.
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