Costituzione italiana

Art. 76.
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Dunque, il Governo ricorre al Decreto Legge per ovviare ad una situazione che ha i caratteri di urgenza e necessità; nel Decreto Legislativo, il Parlamento delega il Governo a legiferare su una specifica materia.

Il decreto legge viene deliberato dal Consiglio dei Ministri, emanato dal Presidente della Repubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e deve essere inviato al Parlamento per la conversione in legge, che avrà 60 giorni di tempo per espletare tale adempimento; mentre il decreto legislativo (emanato in virtù di una legge delega parlamentare) viene approvato in via definitiva e promulgato dal Presidente della Repubblica, sempre che vengano rispettati i criteri e parametri indicati dal Parlamento.

 

Avv. Flavio Falchi

 

 

 

 

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