Se si fallisce la messa alla prova, il procedimento penale (che era stato sospeso) verrà ripreso, e l’imputato dovrà sottoporsi a processo per essere giudicato.
Art. 464 septies Codice di procedura penale
1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell’ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l’imputato e fissa l’udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.
Related Articles
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI – FRONT OFFICE PENALE R.G.DIB._________________ SEZ. _______________ G.M./COLL. __________________________________________ R.G.N.R. ________________ IMPUTATO ______________________________________________________________ Avvocato ______ di fiducia/ufficio/parte civile Tess. Ord.Avv. di ________ costituito nel processo di...
Codice della Navigazione Art. 585. (Dei giudici di primo grado). Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia e' amministrata in primo grado: a) dai comandanti di porto capi...
Le fonti del diritto sono tutti gli atti o fatti che fanno nascere, modificare, aggiornare o estinguere una norma giuridica. Le fonti atto (provengono da una autorità che ha il...