Decreto legge 48/2023
Art. 1
Assegno di inclusione
1. E’ istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di
inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla poverta’, alla
fragilita’ e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso
percorsi di inserimento sociale, nonche’ di formazione, di lavoro e
di politica attiva del lavoro.
2. L’Assegno di inclusione e’ una misura di sostegno economico e di
inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi
e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di
inclusione sociale e lavorativa.
Art. 2
Beneficiari
1. L’Assegno di inclusione e’ riconosciuto, a richiesta di uno dei
componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessita’ di
inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilita’, come
definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonche’ dei
componenti minorenni o con almeno sessant’anni di eta’.
2. I nuclei familiari di cui al comma 1, devono risultare, al
momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata
dell’erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e
di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:
1) cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di
protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251;
2) al momento della presentazione della domanda, residente in
Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo
continuativo;
3) residente in Italia. Tale requisito e’ esteso ai componenti
del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di
equivalenza di cui al comma 4;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare
del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
1) un valore dell’indicatore di situazione economica
equivalente, di seguito ISEE, in corso di validita’, non superiore a
euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE e’
calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di
euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della
scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare e’
composto da persone tutte di eta’ pari o superiore a 67 anni ovvero
da persone di eta’ pari o superiore a 67 anni e da altri familiari
tutti in condizioni di disabilita’ grave o di non autosufficienza, la
soglia di reddito familiare e’ fissata in euro 7.560 annui,
moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto
requisito anagrafico di 67 anni e’ adeguato agli incrementi della
speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, ed e’ da intendersi come tale ovunque ricorra nel
presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti
assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di
godimento, che saranno rilevati nell’ISEE, da parte degli stessi
componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla
prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo
sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di
godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza
successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validita’,
fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente.
Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si
computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di
Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali
di contrasto alla poverta’. I compensi di lavoro sportivo nell’area
del dilettantismo che, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base
imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro
15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al
presente articolo ai fini della valutazione della condizione
economica del nucleo familiare;
3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini
ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non
superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini
ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro
2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo,
fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali
sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in
condizione di disabilita’ e di euro 7.500 per ogni componente in
condizione di disabilita’ grave o di non autosufficienza, come
definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri
indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi
congiuntamente nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere
intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilita’ di
autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di
cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei
trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i
motoveicoli per cui e’ prevista una agevolazione fiscale in favore
delle persone con disabilita’ ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque
titolo o avere piena disponibilita’ di navi e imbarcazioni da diporto
di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, nonche’ di aeromobili di ogni genere come definiti dal
Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.
327;
d) per il beneficiario dell’Assegno di inclusione, la mancata
sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione,
nonche’ la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai
sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale
intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate
nell’articolo 8, comma 3.
3. Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare in
cui un componente, con gli obblighi indicati all’articolo 6, comma 4,
risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici
mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni
per giusta causa nonche’ la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7
della legge 15 luglio 1966, n. 604.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2,
lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di
inclusione per le fragilita’ che caratterizzano il nucleo, e’ pari a
1 ed e’ incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2,
ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione
di disabilita’ grave o non autosufficienza:
a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilita’ o non
autosufficiente, secondo quanto previsto dall’allegato 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
b) di 0,4 per ciascun altro componente con eta’ pari o superiore
a 60 anni;
c) di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi
di cura, come definiti all’articolo 6, comma 5;
d) di 0,15 per ciascun minore di eta’, fino a due;
e) di 0,10 per ogni ulteriore minore di eta’ oltre il secondo.
5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del
nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a
totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di
equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di
interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10.
6. Ai fini del riconoscimento dell’Assegno di inclusione, il nucleo
familiare e’ definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano
le seguenti disposizioni:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di
separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa
abitazione;
b) i componenti gia’ facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini
anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni
anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima
abitazione.
7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2,
lettera b), numero 2), non rilevano:
a) le erogazioni relative all’assegno unico e universale;
b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di
carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico
dell’Assegno di inclusione, individuate nell’ambito del progetto
personalizzato a valere su risorse del comune o dell’ambito
territoriale;
d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per
le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio
economico dell’Assegno di inclusione;
e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi,
nonche’ eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di
tributi;
f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute
ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che
svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi
nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e
valutati a tal fine.
9. L’Assegno di inclusione e’ compatibile con il godimento di ogni
strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria
ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del
diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo,
gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla
disciplina dell’ISEE.
10. Ai soli fini del presente decreto, la continuita’ della
residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal
territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi
continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano
un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi
nell’arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuita’ del
periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi
complessivi nell’arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e
documentati motivi di salute.