1. Responsabilità civile (risarcimento danni)
È la situazione più comune.
Se l’acqua che cade:
- sporca il balcone del vicino,
- danneggia mobili, tende, infissi,
- rende impossibile usare il balcone,
il proprietario o occupante del piano superiore può essere considerato responsabile per fatto illecito (art. 2043 c.c.).
La conseguenza è l’obbligo di risarcire i danni.
In più, il vicino può chiedere al giudice:
- di inibire l’orario o il modo in cui si annaffia,
- o di imporre accorgimenti (sottovasi, griglie, panni assorbenti).
2. Immissioni intollerabili (art. 844 c.c.)
Se l’acqua cade spesso e in quantità tale da creare disturbo continuo, può rientrare nelle immissioni intollerabili.
Il vicino può ottenere:
- ordine di cessazione delle immissioni,
- eventuale risarcimento.
3. Getto pericoloso o molesto di cose (art. 674 c.p.) – Reato penale
Non sempre, ma se l’acqua cade in modo ripetuto e volontario, creando disagio o sporcizia, la giurisprudenza ha talvolta riconosciuto il reato di:
Art. 674 c.p. – Getto pericoloso o molesto di cose
Rischi:
- ammenda fino a 206 euro,
- iscrizione del procedimento penale (di solito finisce con archiviazione o oblazione se il fatto è lieve).
Questo scatta soprattutto se l’acqua cade:
- volontariamente e nonostante i richiami del vicino,
- in modo da impedire di utilizzare il balcone sottostante,
- con comportamento definibile “molesto”.
4. Violazione del regolamento condominiale
Se esiste un regolamento che vieta:
- lo sgocciolamento dai balconi,
- l’annaffiatura senza sottovasi,
- comportamenti che sporcano altri balconi,
si rischia una sanzione condominiale fino a 200 € (o 800 € se recidiva).
Chi fa cadere acqua sul balcone di sotto può rischiare:
| Comportamento |
Conseguenza |
| Gocce occasionali |
Di solito nulla, se non disturbano. |
| Gocce frequenti che sporcano |
Risarcimento danni e ordine di cessazione. |
| Comportamento insistente e molesto |
Possibile reato art. 674 c.p. |
| Violazione regolamento condominiale |
Sanzione fino a 200–800 € |