LA TUTELA DEGLI ANIMALI
Al fine di tutelare a pieno gli animali, è necessario che gli vengano garantiti i bisogni essenziali come la fornitura di cibo e acqua, un ambiente adeguato ove vivere e...
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con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 310 c.p.p., propone
Appello
avverso l’ordinanza emessa in data ___ dalla VII sez. pen. Corte di Appello di Napoli, con la quale veniva rigettata l’ istanza difensiva depositata in data ___, in cui si chiedeva la revoca della custodia cautelare in carcere o, in subordine la sostituzione con altra misura meno affittiva.
Il provvedimento che con tale atto si impugna merita censura, in quanto l’apprezzamento di merito operato dall’Ecc.ma Corte adita, appare fondato su argomentazioni del tutto apodittiche ed inidonee a dimostrare la necessità della conservazione della misura cautelare cui gli odierni imputati risultano attualmente astretti. Orbene, in modo del tutto apodittico, la Corte d’Appello ha ritenuto ancora sussistenti le esigenze cautelari ostative all’accoglimento dell’istanza, in ragione dell’allarmante “gravità dei fatti” e della “particolare capacità criminale” dei prevenuti.
Tali asserzioni appaiono alquanto asfittiche, dal momento che, ricorrendo a mere formule di stile, la Corte ha omesso di indicare gli elementi specifici dai quali sia possibile desumere, secondo la regola dell’id quod plerumque accidit, il concreto pericolo di reiterazione dell’attività criminosa per cui sono stati condannati.
In primo luogo trattandosi di una valutazione di carattere presuntivo, l’adita Corte era tenuta a dare concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati al fine del diniego delle richieste difensive, senza poter assumere, come nel caso di specie, determinazioni complessive e generali in relazione alla posizione processuale dei due imputati.
Inoltre occorre valutare che il pericolo di reiterazione non può essere valutato con il solo riferimento alla gravità dei reati, dal momento che, come da costante orientamento giurisprudenziale, il principio di adeguatezza dettato dall’art.275 c.p.p., impone di considerare se la reiterazione sia possibile nel caso concreto in cui agli imputati sia revocata la misura in atto (cfr Cass. pen. I sez., sent. 2523/94)
Appare inoltre inesatta la valutazione operata dalla Corte in merito alla personalità degli imputati, connotata come caratterizzata da una “particolare capacità criminale”, atteso che la Sig.ra ____risulta incensurata e, insieme al Sig. ___, risultano sottoposti alla misura inframuraria esclusivamente per siffatto procedimento, dato questo che la Corte ha del tutto trascurato.
A ciò si aggiunga l’indubbio effetto deterrente svolto dal presidio cautelare, nonché il decorso di un considerevole lasso temporale dall’applicazione della misura.
La sig.ra ____, difatti, sottoposta a siffatta misura a far data dal ___, per cui risulta aver espiato già quattro anni e cinque mesi, a fronte della pena comminata a seguito della conclusione del giudizio di secondo grado, di anni cinque e mesi otto di reclusione; alla pena così determinata dalla Corte d’Appello si dovrà sottrarre con la verosimile concessione della liberazione anticipata, una volta passata in giudicato la sentenza del giudice di secondo grado, circa un anno, in quanto, come risulta in atti, la stessa non ha mai violato le prescrizione di legge.
In tale fattispecie, non trattasi di mero decorso del tempo, bensì di un elemento che, inserito in un contesto giuridico, così come delineato, costituisce dato di novità inevitabilmente idoneo ad indurre ad un mutamento della complessiva situazione relativa allo status libertatis.
Infine, allo stato, non sussistono elementi di giudizio disponibili per considerare seriamente e rigorosamente attendibile, ossia quasi certa, la possibilità di reiterazione della medesima condotta criminosa da parte dei prevenuti.
Sul punto, giova ribadirlo, la giurisprudenza conforme della Suprema Corte, puntualmente recepita da questo Tribunale, ha precisato che “la cautela è elemento dinamico della vicenda processuale che risente del progredire della custodia, la quale non soltanto diviene fattore deterrente ai fini della eventuale ripetizione della condotta criminosa, ma smorza anche quell’allarme sociale che è alla base dell’esigenza special-preventiva avvertita nella immediatezza dei fatti“.
Inoltre, la richiesta di revoca della misura cautelare appare legittima alla luce dei criteri di proporzionalità e di adeguatezza alla fattispecie in contestazione, atteso che non sussiste alcun elemento, ossia alcun atto o comportamento concreto, posto in essere dagli imputati, anche al di là e al di fuori del fatto stesso, da cui possano emergere collegamenti tra i prevenuti ed ambienti delinquenziali o tali da far ritenere gli stessi dediti ad uno stile di vita che di per sé impone una prognosi infausta relativamente alle esigenze cautelari.
E’ di tutta evidenza che nel caso di specie, non sussistono elementi tali da far ritenere che, qualora fosse concessa la revoca o sostituzione della misura cautelare in atto, gli stessi possano reiterare la condotta criminosa per la quale sono stati condannati o contravvenire alle prescrizioni che un siffatto regime di restrizione inevitabilmente impone loro di osservare.
Il sottoscritto difensore di fiducia di ____ dichiara di rinunciare alla sospensione dei termini processuali. Pertanto chiede che venga fissato sollecitamente l’appello ex art.310 c.p.p.