L’indennità di trasferta è la somma riconosciuta al lavoratore inviato temporaneamente a svolgere la propria attività in un luogo diverso dalla sede abituale di lavoro. La disciplina di riferimento si trova nell’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, oltre che nei contratti collettivi nazionali di categoria (CCNL).
Quando spetta
Spetta nei casi di trasferta temporanea fuori dal comune in cui si trova la sede di lavoro. Non va confusa con il trasferimento (che è definitivo) né con il lavoro svolto abitualmente in luoghi variabili (come per i trasfertisti).
Come si calcola
Il calcolo dipende da quanto previsto dal contratto collettivo applicato e dalle modalità di rimborso adottate dall’azienda. In genere si distinguono tre sistemi:
1. Rimborso forfettario
L’azienda riconosce una somma giornaliera predeterminata, indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute.
Dal punto di vista fiscale:
- fino a 46,48 euro al giorno per trasferte in Italia non concorrono a formare reddito;
- fino a 77,47 euro al giorno per trasferte all’estero non sono imponibili.
Le somme eccedenti tali limiti sono tassate come reddito da lavoro dipendente.
2. Rimborso analitico (a piè di lista)
Vengono rimborsate le spese effettivamente documentate (vitto, alloggio, trasporto). In questo caso:
- i rimborsi documentati non sono imponibili;
- può essere riconosciuta un’ulteriore indennità giornaliera ridotta per le spese non documentabili.
3. Rimborso misto
Prevede una combinazione tra rimborso documentato (ad esempio hotel) e quota forfettaria per altre spese.
Elementi che incidono sull’importo
- durata della trasferta (mezza giornata o giornata intera);
- destinazione (Italia o estero);
- previsioni del CCNL applicato;
- eventuale copertura di vitto e alloggio da parte dell’azienda.
Differenza con il trasfertista
Il lavoratore “trasfertista”, che per contratto opera stabilmente in luoghi sempre diversi, segue regole fiscali differenti e non beneficia delle stesse soglie di esenzione previste per le trasferte occasionali.
In sintesi, l’indennità di trasferta si calcola in base al sistema scelto dall’azienda e alle regole del contratto collettivo, con specifici limiti fiscali che ne determinano la parte imponibile e quella esente.