IL PERMESSO DI COSTRUIRE: NORMATIVA
Testo unico Edilizia Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire (Legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)...
Lesioni al volto da incidente stradale e risarcimento del danno estetico
Le lesioni al volto conseguenti a un incidente stradale possono avere conseguenze non solo fisiche, ma anche psicologiche e relazionali. In questi casi, l’ordinamento italiano riconosce il diritto al risarcimento del cosiddetto danno estetico, cioè il pregiudizio legato all’alterazione dell’aspetto fisico.
Il danno estetico è una componente del danno non patrimoniale e riguarda tutte le modificazioni peggiorative dell’aspetto esteriore della persona, come:
Nel caso di lesioni al volto, il danno è spesso considerato più grave proprio per la sua immediata visibilità e per l’impatto sulla vita sociale.
Il risarcimento spetta quando le lesioni sono conseguenza di un incidente causato da responsabilità altrui. Tipicamente, si fa riferimento alla responsabilità civile disciplinata dal Codice Civile italiano.
In particolare, è necessario dimostrare:
La quantificazione del danno estetico avviene attraverso una valutazione medico-legale, che considera:
In Italia si utilizzano spesso le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, considerate un punto di riferimento nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno estetico può essere risarcito insieme ad altre voci, tra cui:
In molti casi, il danno estetico viene inglobato nel danno biologico ma può ricevere una personalizzazione in aumento.
È necessario denunciare l’incidente alla compagnia assicurativa del responsabile.
Fondamentale documentare le lesioni con:
Una perizia è essenziale per quantificare il danno.
Si presenta alla compagnia assicurativa una richiesta formale con tutta la documentazione.
Se non si raggiunge un accordo, si può agire in giudizio.
Il diritto al risarcimento per incidente stradale si prescrive generalmente in 2 anni dal fatto. È quindi importante attivarsi tempestivamente.