ISTANZA DI CONTINUAZIONE (REATO CONTINUATO) – FAC SIMILE
Al GM del Tribunale di ____ ___sez. pen.- dott. ____ In funzione di Giudice dell’esecuzione Istanza di applicazione del reato continuato Ex art. 671 c.p.p. Il sottoscritto...
Registrare una telefonata è pienamente consentito e può avvenire ovunque.
È possibile, cioè, registrare una telefonata all’insaputa dell’altro soggetto a prescindere dal luogo in cui ci si trovi, senza che tale condotta integri un’ipotesi di reato.
Si sottolinea, però, che è essenziale che alla telefonata partecipi il soggetto che registra, pertanto non è consentito registrare una telefonata che avviene tra soggetti terzi.
Che uso si può fare di quella registrazione?
La registrazione può essere utilizzata come prova nell’ambito di un processo civile o penale, chiaramente dovrà essere nitida è riconducibile al soggetto registrato (stesso discorso si estende alle videochiamate).
Ciò che invece non è consentito dalla legge è pubblicare la registrazione (ad esempio su siti Internet o Social Network) o inviarla a terze persone, poiché in tali casi si può incorrere in una violazione della privacy, o (qualora dalla registrazione derivasse un’offesa a onore/decoro del registrato) nel reato di diffamazione:”Se l’offesa e’ recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita’, ovvero in atto pubblico, la pena e’ della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire cinquemila”, art. 595 comma 3 Codice Penale.
Avv. Flavio Falchi