
Art. 610 Codice Penale
Chiunque, con violenza o minaccia, costringealtri a fare, tollerare, od omettere qualche cosaè punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono lecondizioni prevedute dall’articolo 339.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fattoè commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.
Related Articles
Se volete cancellare i vostri dati personali da Internet, potete inviare una richiesta motivata direttamente a Google: https://reportcontent.google.com/forms/rtbf?hl=en&utm_source=wmx&utm_medium=deprecation-pane&utm_content=legal-removal-request Qualora si tratti di un social network, nella sezione impostazioni/account vi...
Di seguito il link per conoscere tramite la targa se un veicolo è provvisto di assicurazione: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-copertura-rc
1. Fattori legati alla domanda (“inflazione da domanda”) Crescita economica rapida Se la domanda di beni e servizi cresce più velocemente della capacità produttiva, i prezzi salgono. Aumento della...