
Art. 610 Codice Penale
Chiunque, con violenza o minaccia, costringealtri a fare, tollerare, od omettere qualche cosaè punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono lecondizioni prevedute dall’articolo 339.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fattoè commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.
Related Articles
LEGGE 27 gennaio 2023, n. 9 Art. 1 1. Il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio...
Intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per convalida Il Sig. ____nato a ____ il ____ (CF____), elettivamente domiciliato in ______ Via ___________, presso lo studio dell' Avv. __________,...
“ Il permesso di soggiorno consente agli stranieri e agli apolidi presenti sul territorio dello Stato di soggiornare in Italia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente....