1. Cos’è l’Amministratore di Sostegno
L’Amministratore di Sostegno è una figura prevista dalla legge italiana (Legge n. 6/2004) per aiutare una persona che, per malattia, disabilità, età avanzata o altre condizioni, non è in grado di gestire da sola i propri interessi.
Non sostituisce la persona, ma la affianca solo dove necessario, diversamente dalla tutela piena (tutela) o dalla curatela.
Obiettivo
- proteggere l’autonomia della persona il più possibile
- intervenire solo per gli atti che la persona non può compiere da sola
2. Chi può richiederlo
Può richiederlo:
- la persona stessa (se in grado di intendere e volere)
- i familiari (coniuge, figli, fratelli, genitori)
- il pubblico ministero
- i servizi sociali o medici, in casi particolari
3. Come funziona la nomina
- Richiesta al Giudice Tutelare
- si presenta un’istanza al Tribunale o Giudice Tutelare competente
- va descritta la situazione della persona e le necessità
- Nomina del giudice
- il Giudice Tutelare valuta la situazione e nomina l’amministratore
- può essere un familiare, un professionista o un ente
- Decreto di nomina
- definisce poteri specifici e limiti dell’amministratore
- stabilisce durata e modalità di controllo
4. Poteri dell’amministratore di sostegno
- gestione economica limitata (pagamenti, stipendi, pensioni)
- gestione rapporti con enti pubblici
- assistenza per atti legali (firma contratti, autorizzazioni mediche)
- può essere esteso solo a determinati ambiti secondo il bisogno
L’amministratore non può sostituirsi completamente alla persona, solo intervenire dove serve.
5. Durata e revoca
- normalmente la nomina dura fino a quando la persona non recupera autonomia
- può essere revocato o sostituito dal Giudice Tutelare
- il giudice verifica periodicamente la necessità
6. Chi paga l’amministratore di sostegno
- Il compenso dell’amministratore viene generalmente a carico del beneficiario, cioè della persona assistita, se ha reddito o patrimonio
- In alcuni casi, i costi possono essere sostenuti dai familiari se il beneficiario non ha mezzi sufficienti
- L’entità del compenso è stabilita dal Giudice Tutelare in base al tempo, alla complessità e al patrimonio gestito
7. Controllo e trasparenza
- L’amministratore deve rendicontare periodicamente al Giudice le entrate e le spese
- È soggetto a sanzioni in caso di abuso o negligenza
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