1. Cos’è l’Amministratore di Sostegno

L’Amministratore di Sostegno è una figura prevista dalla legge italiana (Legge n. 6/2004) per aiutare una persona che, per malattia, disabilità, età avanzata o altre condizioni, non è in grado di gestire da sola i propri interessi.

Non sostituisce la persona, ma la affianca solo dove necessario, diversamente dalla tutela piena (tutela) o dalla curatela.

Obiettivo

  • proteggere l’autonomia della persona il più possibile
  • intervenire solo per gli atti che la persona non può compiere da sola

2. Chi può richiederlo

Può richiederlo:

  • la persona stessa (se in grado di intendere e volere)
  • i familiari (coniuge, figli, fratelli, genitori)
  • il pubblico ministero
  • i servizi sociali o medici, in casi particolari

3. Come funziona la nomina

  1. Richiesta al Giudice Tutelare
    • si presenta un’istanza al Tribunale o Giudice Tutelare competente
    • va descritta la situazione della persona e le necessità
  2. Nomina del giudice
    • il Giudice Tutelare valuta la situazione e nomina l’amministratore
    • può essere un familiare, un professionista o un ente
  3. Decreto di nomina
    • definisce poteri specifici e limiti dell’amministratore
    • stabilisce durata e modalità di controllo

4. Poteri dell’amministratore di sostegno

  • gestione economica limitata (pagamenti, stipendi, pensioni)
  • gestione rapporti con enti pubblici
  • assistenza per atti legali (firma contratti, autorizzazioni mediche)
  • può essere esteso solo a determinati ambiti secondo il bisogno

L’amministratore non può sostituirsi completamente alla persona, solo intervenire dove serve.


5. Durata e revoca

  • normalmente la nomina dura fino a quando la persona non recupera autonomia
  • può essere revocato o sostituito dal Giudice Tutelare
  • il giudice verifica periodicamente la necessità

6. Chi paga l’amministratore di sostegno

  • Il compenso dell’amministratore viene generalmente a carico del beneficiario, cioè della persona assistita, se ha reddito o patrimonio
  • In alcuni casi, i costi possono essere sostenuti dai familiari se il beneficiario non ha mezzi sufficienti
  • L’entità del compenso è stabilita dal Giudice Tutelare in base al tempo, alla complessità e al patrimonio gestito

7. Controllo e trasparenza

  • L’amministratore deve rendicontare periodicamente al Giudice le entrate e le spese
  • È soggetto a sanzioni in caso di abuso o negligenza

 

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