Codice Civile
Art. 978 – Costituzione.
L’usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell’uomo. Può anche acquistarsi per usucapione.
Art. 979 – Durata.
La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario.
L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent’anni.
Art. 980 – Cessione dell’usufrutto.
L’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.
La cessione deve essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.
Art. 981 – Contenuto del diritto di usufrutto.
L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.
Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.
Art. 982 – Possesso della cosa.
L’usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’articolo 1002.
Art. 983 – Accessioni.
L’usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa.
Se il proprietario dopo l’inizio dell’usufrutto, con il consenso dell’usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l’usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità.
Art. 984 – Frutti.
I frutti naturali e i frutti civili spettano all’usufruttuario per la durata del suo diritto.
Se il proprietario e l’usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l’anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l’insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l’uno e l’altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso.
Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell’usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti.
Art. 985 – Miglioramenti.
L’usufruttuario ha diritto a un’indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa.
L’indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.
L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento dell’indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia.
Art. 986 – Addizioni.
L’usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa.
Egli ha diritto di toglierle alla fine dell’usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all’usufruttuario un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti.
Art. 999 – Locazioni concluse dall’usufruttuario.
Le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto.
Se la cessazione dell’usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l’anno e trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto.
Art. 1000 – Riscossione di capitali.
Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d’usufrutto, è necessario il concorso del titolare del credito e dell’usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all’altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti.
Il capitale riscosso dev’essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l’usufrutto. Se le parti non sono d’accordo sul modo d’investimento, provvede l’autorità giudiziaria.
Art. 1001 – Obbligo di restituzione. Misura della diligenza.
L’usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’articolo 995.
Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Art. 1002 – Inventario e garanzia.
L’usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.
Egli è tenuto a fare a sue spese l’inventario dei beni, previo avviso al proprietario. Quando l’usufruttuario è dispensato dal fare l’inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.
L’usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l’usufrutto legale sui beni dei loro figli minori. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d’usufrutto; ma, qualora questi cedano l’usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.
L’usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.