La perdita del lavoro non fa venir meno automaticamente l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, entrambi i genitori sono tenuti a contribuire al mantenimento in proporzione alle proprie capacità economiche, come stabilito dall’art. 337-ter del Codice Civile.
L’obbligo resta anche senza reddito
Il padre disoccupato non è automaticamente esonerato dal pagamento dell’assegno di mantenimento. Il giudice valuta se la mancanza di reddito sia reale e incolpevole oppure se vi sia una condizione di disoccupazione volontaria o comunque evitabile.
Se il genitore è abile al lavoro, il tribunale può considerare la sua capacità lavorativa potenziale, anche in assenza di un impiego stabile. In altre parole, l’obbligo di mantenimento si fonda non solo sul reddito effettivo, ma anche sulle concrete possibilità di guadagno.
Quando è possibile chiedere la riduzione
In caso di perdita involontaria del lavoro o di peggioramento significativo delle condizioni economiche, il padre può chiedere al giudice una revisione dell’assegno. Non è però consentito sospendere autonomamente i pagamenti: farlo può comportare conseguenze civili e, nei casi più gravi, anche penali.
La riduzione o la sospensione dell’assegno deve essere autorizzata dal tribunale, che valuterà:
- la durata della disoccupazione;
- l’impegno nella ricerca di un nuovo impiego;
- l’eventuale presenza di altri redditi o patrimoni;
- le esigenze dei figli.
La tutela prioritaria dei figli
Il diritto al mantenimento dei figli ha carattere prioritario. Le difficoltà economiche del genitore obbligato devono essere bilanciate con le esigenze di crescita, istruzione e assistenza dei minori.
Per questo motivo, anche in presenza di disoccupazione, il giudice tende a garantire un contributo, eventualmente rimodulato, purché compatibile con la reale situazione economica del genitore.