Una multa per eccesso di velocità può essere dichiarata illegittima se l’autovelox è installato nell’altro senso di marcia rispetto a quello percorso dal veicolo sanzionato.
Il principio si fonda sulla necessità che il dispositivo di rilevazione sia correttamente orientato e omologato per monitorare lo specifico senso di marcia interessato. Quando l’apparecchio è posizionato per controllare i veicoli che viaggiano in direzione opposta, la rilevazione può risultare viziata, soprattutto se non è tecnicamente idonea a registrare in modo certo e univoco la velocità del mezzo multato.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che la legittimità della sanzione dipende non solo dall’omologazione dell’autovelox, ma anche dal suo corretto utilizzo. L’installazione in un senso di marcia diverso, senza adeguata segnalazione o senza che il dispositivo sia progettato per funzionare in modalità bidirezionale, può determinare l’annullamento del verbale per difetto di prova o per violazione delle norme sulla corretta rilevazione.
In questi casi, l’automobilista può proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, evidenziando l’errata collocazione dell’apparecchio e chiedendo la verifica della documentazione tecnica relativa all’impianto. Se viene accertato che il dispositivo non era legittimamente idoneo a rilevare la velocità nel senso di marcia contestato, la multa può essere annullata.
È quindi fondamentale che i dispositivi di controllo siano installati e utilizzati nel pieno rispetto delle prescrizioni normative, a tutela sia della sicurezza stradale sia dei diritti dei cittadini.