Il codice civile prevede la possibilità per i coniugi separati di ricongiungersi, quindi ripristinare i rapporti materiali e spirituali che hanno contraddistinto la loro unione prima della separazione, attraverso una dichiarazione congiunta resa davanti all’ufficiale di stato civile, senza necessità di intervento da parte del giudice o di fare un giudizio in tribunale.
Quindi sarà sufficiente recarsi dall’ufficiale di stato civile presso il comune di residenza o dove è stata fatta l’annotazione del matrimonio, e formalizzare il tutto in maniera gratuita.
Avv. Flavio Falchi
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