Il codice civile prevede la possibilità per i coniugi separati di ricongiungersi, quindi ripristinare i rapporti materiali e spirituali che hanno contraddistinto la loro unione prima della separazione, attraverso una dichiarazione congiunta resa davanti all’ufficiale di stato civile, senza necessità di intervento da parte del giudice o di fare un giudizio in tribunale.
Quindi sarà sufficiente recarsi dall’ufficiale di stato civile presso il comune di residenza o dove è stata fatta l’annotazione del matrimonio, e formalizzare il tutto in maniera gratuita.
Avv. Flavio Falchi
Related Articles
Alla luce di una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 35778 del 30/8/2016) il reato di stalking previsto dall’art. 612 bis del codice penale non richiede più il...
OGGETTO: Quietanza di pagamento Il sottoscritto _____________________, nato il_____________, in_____________, residente in____________, via__________________, n.__, Codice Fiscale ________________________ con la presente DICHIARA di avere ricevuto dal Sig.__________________, nato il ____________, in...
Al Sostituto Procuratore della Repubblica Presso il Tribunale di ____ Dott. ____ Oggetto : Proc. Pen. n. _____ Il sottoscritto difensore di fiducia di ____(che sottoscrive la presente)...