Il codice civile prevede la possibilità per i coniugi separati di ricongiungersi, quindi ripristinare i rapporti materiali e spirituali che hanno contraddistinto la loro unione prima della separazione, attraverso una dichiarazione congiunta resa davanti all’ufficiale di stato civile, senza necessità di intervento da parte del giudice o di fare un giudizio in tribunale.
Quindi sarà sufficiente recarsi dall’ufficiale di stato civile presso il comune di residenza o dove è stata fatta l’annotazione del matrimonio, e formalizzare il tutto in maniera gratuita.
Avv. Flavio Falchi
Related Articles
TRIBUNALE DI [CITTÀ] Sezione Famiglia Accordo di divorzio consensuale tra: Sig./Sig.ra [Nome e Cognome], nato/a a [luogo] il [data], C.F. [codice fiscale], residente in [indirizzo]; Sig./Sig.ra [Nome e Cognome], nato/a...
La lettera deve contenere: fatti specifici contestati data e ora dell’episodio norme o obblighi violati un invito a presentare giustificazioni Se la lettera è generica, vaga o non indica...
Sanzione accessoria della sospensione della patente 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la...