Legge sul processo minorile

 

Art. 26.
Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità.
1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l’imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.
Art. 27.
Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.
1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.
2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l’esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.
3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall’articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
4. Nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1.

Art. 28.
Sospensione del processo e messa alla prova.
1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2.
2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno.
Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione .
Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.
Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.
3. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore.
4. La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato .
5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.
Art. 29.
Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova.
1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.
Art. 30.
Sanzioni sostitutive.
1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni
familiari, sociali e ambientali.
2. Il pubblico ministero competente per l’esecuzione trasmette l’estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale
affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.

Art. 31.
Svolgimento dell’udienza preliminare.
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del codice di procedura penale, il giudice può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato non comparso .
2. Il giudice, sentite le parti, può disporre l’allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l’assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.
3. Dell’udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenne e all’esercente la potestà dei genitori.
4. Se l’esercente la potestà non compare senza un legittimo impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il giudice può disporre l’allontanamento dell’esercente la potestà dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell’articolo 12 comma 3.
5. La persona offesa partecipa all’udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall’articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati nell’articolo 9.
Art. 32.
Provvedimenti.
1. Nell’udienza preliminare il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione e pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall’articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione
del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.
2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l’imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l’imputato non è comparso, dalla notificazione dell’estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile .
3-bis. L’esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all’opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.
4. In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.

Art. 32-bis. Opposizione.
1. Con l’atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per i minorenni.
2. L’opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. L’inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l’opponente può proporre ricorso per cassazione.
3. Quando non deve dichiararne l’inammissibilità, il giudice trasmette l’opposizione con il fascicolo formato a norma dell’articolo 431 del codice di procedura penale al tribunale per i minorenni competente per il giudizio.
4. Nel giudizio conseguente all’opposizione il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna.
5. Il tribunale per i minorenni può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici già concessi.
6. Con la sentenza che proscioglie l’imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i minorenni, revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.
Art. 33.
Udienza dibattimentale.
1. L’udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse.
2. L’imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l’udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l’opportunità di procedere in udienza pubblica, nell’esclusivo interesse dell’imputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o
se uno o più coimputati non vi consente.
3. L’esame dell’imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all’imputato.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.
Art. 34.
Impugnazione dell’esercente la potestà dei genitori.
1. L’esercente la potestà dei genitori può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l’impugnazione che spetta all’imputato minorenne.
2. Qualora sia l’imputato che l’esercente la potestà dei genitori abbiano proposto l’impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell’impugnazione proposta dall’imputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di una impugnazione sana l’irregolarità dell’altra anche in relazione ai motivi.

Art. 35.
Giudizio di appello.
1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per i minorenni.
Capo IV
Art. 36.
Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni.
1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21.
2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall’articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell’articolo 22.
Art. 37.
Applicazione provvisoria.
1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.
2. La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell’imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.
3. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto
decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall’articolo 38.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste dal comma 2.
Art. 38.
Procedimento davanti al tribunale per i minorenni.
1. Nei casi previsti dall’articolo 37 il tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall’articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l’esercente la potestà dei genitori,
l’eventuale affidatario e i servizi indicati nell’articolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma dell’articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria.
2. Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 37 comma 2.

Art. 39.
Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento.
1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni può disporre l’applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 37 comma 2.
Art. 40.
Esecuzione delle misure di sicurezza.
1. La competenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni è attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.
2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il minorenne, l’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l’eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili.
Art. 41.
Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni.
1. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per i minorenni l’imputato, l’esercente la potestà dei genitori, il difensore e il pubblico ministero.
2. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l’appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per i minorenni disponga altrimenti.

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