LE CLAUSOLE VESSATORIE NEI RAPPORTI DI CONSUMO
CODICE DEL CONSUMO Art. 33. 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore...
Cassazione, sentenza n. 24211/2021
“Si osserva che il precedente richiamato dalla Difesa, fissa un principio che opera in astratto, ma che non appare riferibile al — diverso — caso di specie.
In quella pronuncia (Sez. 2, n. 21987 del 14/01/2019, Rv. 276533) invero, si afferma che il delitto di cui all’art. 615-quater cod. pen. non può concorrere e, dunque, deve essere dichiarato assorbito in quello, più grave, di accesso abusivo a sistemi informatici di cui all’art. 615-ter cod. pen., del quale costituisce naturalisticamente un antecedente necessario, quando questo risulti integrato nel medesimo contesto spazio-temporale in cui sia stato perpetrato l’antefatto ed in danno della medesima persona offesa.
Nel caso di specie, invece, […] emerge che i diversi reati di cui all’art. 615-quater cod. pen. ascritti all’imputato, si sono perfezionati attraverso l’abusiva riproduzione di parole chiave o altri mezzi di accesso a sistemi informatici, con il fine di procurarsi un profitto, in questo caso peculiare, messa a segno mediante le condotte di cui al capo a), cioè con attività di cd. phishing, mediante inoltro di messaggi ai clienti, riproducenti richieste di dati personali, sensibili o bancari, o creando portali clonati, situati su server controllati da [omissis], con utilizzo di grafica e simboli che richiamavano i siti web ufficiali delle società e istituti di credito da cui, apparentemente, provenivano i messaggi di posta elettronica. Con tale condotta, creando mezzi idonei ad accedere al sistema informatico relativo ai vari conti correnti on line delle diverse persone offese indicate nelle imputazioni. Diversamente, i reati di accesso abusivo ai sistemi informatici cui all’art. 615-ter cod. pen. contestati nel caso al vaglio, sono risultati perfezionati in momenti diversi, attraverso l’abusiva introduzione nel sistema informatico delle varie società (istituti di credito o anche delle società Paypal, Mastercard, Visa, Carta Si) già protetto da misure di sicurezza, così accedendo, attraverso la (diversa) condotta descritta, al conto corrente on line dei singoli clienti e contro la volontà di questi, con distinta attività posta in essere ai danni delle società titolari dei sistemi informatici violati. Sicché, a fronte dell’esistenza di condotte poste in essere in momenti e nei confronti di persone offese diverse, non può concludersi per il prospettato assorbimento delle fattispecie, come indicato dal ricorrente”