Cassazione, sentenza n. 27012/22
“2. Come più volte affermato la giurisprudenza di legittimità, «nell’ipotesi di
truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni “on line”, in cui il
pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con
accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l’agente consegue
l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene
data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa; qualora,
invece, non sia determinabile il luogo di riscossione, si applicano – per la
determinazione della competenza territoriale – le regole suppletive previste
dall’art. 9 cod. proc. pen.» (così, Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Vallelonga, Rv.
268369; v. anche, Sez. 2, n. 54948 del 16/1’1/2017, Di Paolantonio, Rv. 271761).
2.1. La fattispecie sottoposta all’esame dei giudici di merito era
perfettamente speculare a quella presa in considerazione dalla sentenza
Vallelonga; la persona offesa, ……., residente a Ravenna, al fine di
concludere l’acquisto effettuato on line, aveva provveduto ad effettuare un bonifico
attraverso una piattaforma telematica con accredito della relativa somma su un
“conto tascabile” intestato all’imputato (residente a Lanciano) accesso presso
l’istituto bancario Che Banca, filiale di Pescara.
In questa situazione di fatto, non contestata tra le parti, la sentenza
impugnata ha ritenuto di individuare il momento in cui si è consumato il delitto di
truffa nell’atto dispositivo posto in essere dalla persona offesa, in considerazione
delle peculiari caratteristiche delle operazioni informatiche effettuate per eseguire
operazioni finanziarie, che permettono di sovrapporre il momento del
depauperamento della vittima e quello della locupletazione dell’agente, rendendo
definitiva ed irrevocabile la lesione dell’interesse giuridico protetto, collocando il
dato dell’ingiusto profitto in un momento che viene considerato come ulteriore e
necessitato dal primo.
2.2. La motivazione, in realtà, sembra influenzata dalle indicazioni emerse
nella stessa giurisprudenza di legittimità, ma in relazione alla distinta tipologia di
condotte fraudolente realizzate, sempre attraverso la rete Internet, con differenti
metodi di pagamento, quali quelli delle ricariche di carte prepagate. E’, però,
evidente come quelle fattispecie si caratterizzino per diverse modalità esecutive
dell’acquisizione della disponibilità del denaro versato dalla vittima, disponibilità
che si realizza immediatamente con l’operazione di ricarica effettuata dall’ignaro
acquirente («Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante
accredito su carta di pagamento ricaricabile – nella specie “postepay” -, il tempo e
il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto
al versamento del denaro sulla carta, atteso che tale operazione, in ragione della
sua irrevocabilità, realizza contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene
da parte dell’agente – che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, –
e non un mero diritto di credito – sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte
della vittima»: così Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, Alfano, Rv. 268526; e, in
precedenza, Sez. 1, n. 25230 del 13/03/2015, Migliorati, Rv. 263962; da ultimo,
Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019, Tribunale di Napoli, Rv. 277,361).”.