logo mioCapita fin troppo spesso che venga parcheggiata l’autovettura dinanzi ad un ingresso magari ad un parco o un garage condominiale, che impedisce il transito di pedoni o altri autoveicoli che ne hanno ampio diritto.
La persona che vuole fare accesso in un’area ostruita dal parcheggio sine titulo di un veicolo è costretta a subire una violenza ingiustificata e per un lasso temporale apprezzabile.
Come più volte ribadito dalla Cassazione, la condotta innanzi descritta costituisce reato, nello specifico la fattispecie prevista dall’art. 610 del codice penale (violenza privata) allorquando si costringa taluno con violenza o minaccia a fare, tollerare od omettere qualcosa, rischiando una pena fino a 4 anni di reclusione (senza aggravanti) oltre all’eventuale risarcimento del danno.
Si badi che il reato di configura sia quando vi è apposito passo carrabile che avvisa gli utenti che è vietato il parcheggio in una determinata zona, sia quando vi è assenza di apposita segnaletica ed il parcheggio sia comunque funzionale ad impedire il transito a terzi.
Il soggetto ostacolato, che per un lasso di tempo apprezzabile, non può accedere ad esempio al proprio parcheggio condominiale, quindi non può far rientro o uscire dalla propria abitazione potrà anche tramite avvocato presentare un esposto o una denuncia/querela per segnalare all’autorità la condotta illecita, affinché venga sottoposta la vicenda all’attenzione delle Forze dell’Ordine e si instauri un eventuale procedimento penale ove il denunziante potrà costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni subiti.
La norma, adattata al caso di specie, è da intendersi a tutela della libertà morale del cittadino volta a contrastare qualsiasi azione che lo privi coattivamente della libertà di determinazione e locomozione.
Inoltre, si segnala che una volta giunta la Polizia sul posto, la stessa provvederà anche ad elevare nei confronti del conducente che ostruisce il passaggio una contravvenzione per violazione del Codice della Strada.
Avv. Flavio Falchi

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