Il bullismo è un fenomeno che non è stato tipizzato nell’ordinamento Italiano con una norma specifica, ma vi sono una serie di normative in campo civile e penale che sono adattabili ai singoli casi di specie.
Atti di bullismo sono da considerarsi insulti, diffamazioni, razzismo, furti, estorsioni, minacce, costrizioni, violenze fisiche, danneggiamenti, dunque ogni condotta volta ad offendere, danneggiare o far del male ad un’altra persona, caratterizzata da episodi ripetuti nel tempo, anche se, talvolta, anche una singola azione è di per sé sufficiente ad integrare un illecito.
Sotto il punto di vista civilistico, la vittima ha diritto ad un risarcimento del danno, tenuto conto che oltre ad un danno a cose può subire anche (e soprattutto) un danno fisico, morale, biologico, esistenziale (allorquando vi è mutamento delle abitudini di vita della vittima, la quale si vede costretta a comportarsi e relazionarsi in maniera differente). Qualora il bullo sia minorenne, dei danni cagionati ne risponderanno i genitori, salvo i casi in cui si riscontri anche una responsabilità degli insegnati per violazione del dovere di vigilanza, nei quali il risarcimento sarà posto in capo all’istituto scolastico.
Sotto il punto di vista penale, i reati configurabili sono molteplici, come:
– Percosse (art. 581 c.p.);
– Danneggiamento (oggi solo se aggravato è considerato reato, art. 635 comma 2 c.p.);
– Lesioni personali (art. 582 c.p.);
– Diffamazione (art. 595 c.p.);
– Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
– Minaccia (art. 612 c.p.);
– Violenza privata (art. 610 c.p.);
– Furto (art. 624 c.p.);
– Atti persecutori (Stalking) (art. 612 bis del c.p.).
Pertanto, chi è vittima di bullismo potrà rivolgersi ad un Avvocato affinché veda tutelati i suoi diritti, soppresse le condotte di bullismo e risarciti i propri danni, il tutto a mezzo denuncia/querela (quindi tramite un procedimento penale) o a mezzo esposto (quindi non necessariamente un processo).
Si badi, però, che il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Però, qualora venisse riconosciuto come “socialmente pericoloso”, potrebbe certamente essere sottoposto a misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio.
Invece il minore compreso tra i 14 e i 18 anni è imputabile (eccetto se viene dimostrata la sua incapacità di intendere e volere) e potrà essere sottoposto a giudizio penale dinanzi al tribunale per i minorenni territorialmente competente.
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