LA LEGITTIMA DIFESA
Art. 52 del Codice Penale: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale...
L’acquisto online di prodotti o servizi è sempre più diffuso, ampliando il mercato dell’e-commerce e permettendo agli utenti di comprare direttamente da casa; tale fenomeno, però, va di pari passo con l’incrementarsi delle relative truffe online.
Tali condotte vengono perseguite penalmente, come l’art. 640 ter del codice penale che prevede: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”, ovvero l’art. 55 comma 9 del d.lgs. n. 231 del 2007 che prevede: “Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi”.
Nel momento in cui si ha il fondato timore che vi siano movimenti sospetti sul proprio conto corrente, è doveroso innanzitutto chiedere delucidazioni alla propria banca e, in caso positivo, provvedere a sporgere immediata denuncia, con blocco dei conti e cambio di tutte le password di accesso. In tal caso, è sempre opportuno rivolgersi ad un legale affinché vengano restituite le somme eventualmente sottratte in assenza di autorizzazione.
Oltre all’aspetto legale, vi è la possibilità per il cittadino di segnalare preventivamente un sito Internet, una mail, un blog, o qualsivoglia altro strumento informatico che si sospetti essere di natura fraudolenta, rivolgendosi personalmente o a mezzo Internet alla Polizia Postale che provvederà a tutti gli accertamenti del caso.
Infine, in via preventiva, è sempre consigliabile aggiornare le proprie password, verificare l’attendibilità dei siti ove si acquista, non fornire i propri dati personali a sconosciuti e tenere sotto controllo i propri conti bancari o postali.
Avv. Flavio Falchi