
Registrare una telefonata è pienamente consentito e può avvenire ovunque.
È possibile, cioè, registrare una telefonata all’insaputa dell’altro soggetto a prescindere dal luogo in cui ci si trovi, senza che tale condotta integri un’ipotesi di reato.
Si sottolinea, però, che è essenziale che alla telefonata partecipi il soggetto che registra, pertanto non è consentito registrare una telefonata che avviene tra soggetti terzi.
Che uso si può fare di quella registrazione?
La registrazione può essere utilizzata come prova nell’ambito di un processo civile o penale, chiaramente dovrà essere nitida è riconducibile al soggetto registrato (stesso discorso si estende alle videochiamate).
Ciò che invece non è consentito dalla legge è pubblicare la registrazione (ad esempio su siti Internet o Social Network) o inviarla a terze persone, poiché in tali casi si può incorrere in una violazione della privacy, o (qualora dalla registrazione derivasse un’offesa a onore/decoro del registrato) nel reato di diffamazione:”Se l’offesa e’ recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita’, ovvero in atto pubblico, la pena e’ della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire cinquemila”, art. 595 comma 3 Codice Penale.
Avv. Flavio Falchi
Related Articles
Divorce is a legal process that marks the termination of a marriage contract and carries significant legal, financial, and emotional implications. In Italy, divorce laws are governed by the Italian...
CODICE DEL CONSUMO ARTICOLO N.86 Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici Art. 86. [1. Il contratto contiene i seguenti elementi: a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora...
Secondo la Cassazione (sentenza numero 29052 del 22 luglio 2022) “nella vicenda in esame non poteva prescindersi dal fatto (accertato) che la vittima procedeva a una velocità molto elevata tale...