Cassazione, sentenza n. 32576/22

 

“…Correttamente i giudici d’appello hanno richiamato il principio costantemente affermato da questa
Corte, secondo cui l’impossibilita’ di adempiere agli obblighi di mantenimento verso i familiari
imposti dal giudice civile debba essere assoluta, non potendo desumersi automaticamente neppure
da una condizione di disoccupazione dell’obbligato (nella potendo escludere, in ipotesi, che questi
possa godere di rendite finanziarie, dominicali o comunque di introiti diversi dai redditi da lavoro).
Ma il predicato di “assolutezza” non puo’ nemmeno essere calibrato al livello dell’indigenza totale,
dovendo essere inteso, piuttosto, secondo un’accezione di tipo assiologico, in coerenza con il
generale principio di offensivita’ del diritto penale.
Occorre, cioe’, tenere in considerazione i beni giuridici in conflitto, assegnando certamente
prevalenza alla tutela della prole e, comunque, del familiare c.d. “debole”, in ragione dei doveri di
solidarieta’ imposti dalla legge civile (articolo 433 c.c. ss.,), ma individuando il punto di equilibrio
tra i medesimi, secondo il canone generale della proporzione e tenendo conto di tutte le peculiarita’
del caso specifico: importo delle prestazioni imposte, disponibilita’ reddituali dell’obbligato,
necessita’ per lo stesso di provvedere a proprie esigenze di vita egualmente indispensabili (vitto,
alloggio, spese inevitabili per la propria attivita’ lavorativa), solerzia, da parte sua, nel reperimento
di possibili fonti di reddito (eventualmente ulteriori, se necessario, rispetto a quelle di cui gia’
disponga), contesto socio-economico di riferimento e quant’altro sia in condizione d’influire
significativamente sulla effettiva possibilita’ di assolvere al proprio obbligo, se non a prezzo di non
poter provvedere a quanto indispensabile per la propria sopravvivenza dignitosa.
Una siffatta disamina non e’ stata compiuta dal giudice di merito, al quale occorre, pertanto,
rimettere gli atti affinche’ vi provveda, dovendo percio’ annullarsi con rinvio, sul punto, la sentenza
impugnata. …”

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