DETENZIONE DI ARMI: QUANDO È AMMESSA E COME OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE

Testo unico sulla pubblica sicurezza Art. 38. (art. 37 T.U. 1926). Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri. Sono esenti dall’obbligo della denuncia: a) i corpi armati, le società di […]