I COLLOQUI E LA CORRISPONDENZA DEI DETENUTI

Art. 18 Ordinamento Penitenziario 1. I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. 2. I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall’articolo 104 del codice di procedura penale, sin […]