NORMATIVA PER LE CAUSE MARITTIME

Codice della Navigazione Art. 585. (Dei giudici di primo grado). Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia e’ amministrata in primo grado: a) dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei limiti del rispettivo circondario; b) dai tribunali. I capi di circondario possono delegare, con decreto, l’esercizio delle funzioni giurisdizionali ad un […]