Codice Tributario

Articolo 41
(Il ricorso)
1. Il processo tributario è introdotto con ricorso davanti al tribunale
tributario.
2. Il ricorso contiene l’indicazione:
a) del tribunale tributario adito;
b) del ricorrente e del suo difensore;
c) del soggetto nei cui confronti è diretto;
d) dell’atto impugnato;
e) dell’oggetto della domanda;
f) dei motivi.
3. Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma precedente il ricorso è inammissibile.
4. Il ricorso è inammissibile se non è sottoscritto dal difensore del ricorrente.
L’incarico al difensore deve essere conferito a norma dell’articolo 19 e lo stesso deve risultare nel ricorso a pena d’inammissibilità.
5. Le parti e i difensori sono onerati dell’indicazione in ricorso del codice fiscale, del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

L’omissione o l’assoluta incertezza di queste indicazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dalle leggi speciali in materia.
6. Nel ricorso devono essere indicati anche la residenza o la sede o il domicilio eventualmente eletto nello Stato. Se queste indicazioni sono omesse o risultano assolutamente incerte si applica l’articolo 38, comma 4.
Articolo 42
(Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile)
1. Il ricorso dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se
non è decorso il termine stabilito dalla legge.
Articolo 43 (Atti impugnabili)
1. Il ricorso può essere proposto soltanto avverso: a) gli avvisi di accertamento dei tributi;
b) gli avvisi di liquidazione dei tributi;
c) i provvedimenti irrogativi delle sanzioni;
d) gli atti previsti dall’articolo 29, comma 1, lett. a), primo periodo, del decreto legge 31 marzo 2010, n. 78, così come convertito in legge e successive modificazioni;
e) gli atti previsti dall’articolo 29, comma 1, lett. a), secondo periodo, del decreto legge 31 marzo 2010, n,. 78, così come convertito in legge e successive modificazioni;
f) i ruoli e le cartelle di pagamento; g) le ingiunzioni di pagamento;
h) le intimazioni di pagamento;
i) le iscrizioni d’ipoteca disposte dall’ente impositore o dall’agente della riscossione secondo le disposizioni di legge che le riguardano;
l) i fermi di beni mobili registrati disposti dall’ente impositore o dall’agente della riscossione secondo le disposizioni di legge che li riguardano;
m) gli atti relativi alle operazioni catastali;
n) i dinieghi o le revoche di agevolazioni;
o) i rigetti di domande di definizione agevolata dei rapporti tributari;
p) i rifiuti espressi o taciti di restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
q) tutti gli altri atti per i quali la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti ai giudici tributari.
2. Gli atti diversi da quelli precedentemente indicati non sono impugnabili autonomamente.
3. Ognuno degli atti di cui al comma 1 può essere impugnato solo per vizi propri. Costituisce vizio proprio dell’atto da impugnare la mancata o invalida notificazione dell’atto che per legge doveva essere precedentemente notificato.

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