logo mioL’articolo 624-bis del codice penale prevede come reato il furto in abitazione, adottando un trattamento più punitivo più incisivo rispetto al reato di furto semplice ex art. 624 c.p.
La norma prevede: “Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a tre a sei anni e con la multa da 927 euro a 1.500 euro “.
La tipicità del furto in abitazione consiste nell’introdursi in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze dello stesso.
Il concetto di privata dimora è assai delineato ed ampio, come dimostra la sentenza numero 20022/08, con cui la Corte di cassazione ha sancito che per luogo di privata dimora debba intendersi “qualsiasi luogo, non pubblico, in cui una persona si trattenga, in modo permanente oppure transitorio e contingente, per compiere atti di vita privata o attività lavorative”.
Dunque, il concetto di abitazione è stato interpretato dalla Cassazione in maniera molto estensiva, tanto che vi si comprende ad esempio il furto commesso all’interno di un campo da tennis inserito in un complesso alberghiero, in quanto pertinenza di un luogo nel quale sono posti in essere atti relativi alla sfera privata (Cassazione. n. 4569/11), ovvero il furto commesso nello spogliatoio di un cantiere edile (Cassazione. 32093/10), ovvero, ancora, (Cassazione n. 38236/16) il furto in un camper, il quale è destinato ad uso abitativo e quindi costituisce luogo di privata dimora.
Il reato ha come elemento soggettivo il dolo specifico (ovvero la finalità di trarre un profitto), quindi coscienza e volontà d’introdursi in un luogo di cui si è consapevoli che sia di pertinenza altrui.
Inoltre, anche se l’agente non si allontana dall’abitazione, ma compie un furto all’interno della stessa rimanendovi e occultando ad esempio all’interno di una borsa la refurtiva, per la legge è sufficiente a configurare il reato di furto in abitazione.
“La pena è della reclusione da 4 a 10 anni e della multa da 927 euro a 2000 euro se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61”, aggravanti come ad esempio l’aver usato violenza sulle cose, o essersi introdotti in edifici pubblici, oppure aver cagionato alla persona offesa un danno di rilevante entità.

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