ABUSO EDILIZIO – NORMATIVA
Testo Unico Edilizia Art. 44 (L) - Sanzioni penali (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 19 e 20; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito in legge...
1. Pagamento al termine del rapporto di lavoro
Il TFR diventa esigibile il giorno della fine del rapporto (licenziamento, dimissioni, termine contratto, pensionamento).
Ma l’erogazione non è immediata: la legge non stabilisce un termine preciso, quindi si applica la corretta tempistica amministrativa.
In pratica:
Il TFR viene generalmente pagato entro 30–45 giorni dalla cessazione.
Alcune aziende arrivano fino a 60 giorni, specie quelle più grandi (per tempi tecnici di chiusura contabilità).
Di solito viene pagato con l’ultima busta paga o entro pochi giorni.
Possono ritardare: se non pagano, il lavoratore può rivolgersi al Fondo di Garanzia INPS.
Se hai scelto la destinazione del TFR a:
allora il TFR non lo paga l’azienda, ma viene liquidato dal fondo, che normalmente lo eroga:
Puoi: