Cassazione, sentenza 3801/2022

…In particolare, la Corte territoriale ha analizzato la questione se fosse integrata o meno l’ipotesi della legittima difesa dei ricorrenti e ha spiegato che dagli stessi operatori di polizia intervenuti viene da subito messa in luce una reciproca offesa e non, come sostenuto dai ricorrenti, una aggressione e una reazione di difesa. In presenza delle forze dell’ordine intervenute, (OMISSIS) e (OMISSIS), dopo essersi violentemente offesi, avevano iniziato una colluttazione nella Piazza di Tropea con calci e pugni, con il coinvolgimento di altri presenti e la formazione di due schieramenti, ovvero da una parte (OMISSIS) e (OMISSIS) e dall’altra gli odierni ricorrenti. Dopo che gli agenti erano riusciti a riportare la calma con l’aiuto di una pattuglia di rinforzo, la lite era proseguita tra gli stessi soggetti, spostandosi dinanzi al portone di ingresso del palazzo oggetto della disputa e poi al suo interno.
Dalla sentenza emerge che tra i contendenti esistevano pregresse contese di natura civilistica e la condotta del (OMISSIS) ha dato causa all’insorgenza dello scontro, ma i ricorrenti, a loro volta, hanno tratto da tale situazione l’occasione per aggredire a loro volta anche in presenza delle forze dell’ordine giunte sul posto.
Ritiene il Collegio, che la Corte territoriale abbia fatto buon governo dei principi consolidati in materia di applicazione della esimente della legittima difesa in tema di rissa, secondo i quali “e’ configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, cosi’ da far venir meno l’intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente (nella specie, tentando di sferrare calci e pugni agli oppositori)”. (tra le altre, Sez. 5, n. 33112 del 08/10/2020, Borghi, Rv. 279972; Sez. 5, n. 10080 del 23/06/1980, Miotello, Rv. 146127), ovvero quando tutti i partecipanti abbiano agito con l’intento di sopraffarsi a vicenda. (Sez. 1, n. 6417 del 01/04/1985, Martinat, Rv. 169937).
Infine, i giudici di merito hanno escluso, con motivazione congrua e corretta in punto di diritto, che nel caso in esame fosse invocabile l’esimente del vim vi repellere licet, atteso che, non solo al momento dell’esplosione della lite non era in atto alcuno spoglio violento o clandestino del possesso dell’immobile – essendosi registrato un tentativo di spoglio da parte del (OMISSIS) quando la rissa era gia’ in corso e si era, in parte, svolta – ma, inoltre, la presenza delle forze dell’ordine sul posto garantiva il ricorso all’autorita’ giudiziaria.
Sul punto questo Collegio intende ribadire che il principio vim vi repellere licet, che rende non punibile l’autore della violenza, trova applicazione soltanto quando l’agente abbia agito “in continenti”, per cui tra l’azione perturbatrice e quella contraria dell’agente non si sia frapposto alcun lasso di tempo sufficiente per adire il giudice ed ottenere un provvedimento idoneo ad evitare il prodursi o il protrarsi di una situazione di danno (tra le altre, Sez. 6, n. 483 del 27/11/1996, dep. 1997, Del Nero, Rv. 207734), circostanza non riconoscibile nella fattispecie oggetto del presente giudizio.

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