1. Cos’è il risarcimento per malasanità

Il risarcimento per malasanità tutela le persone che subiscono danni a causa di errori medici o sanitari durante cure, interventi o diagnosi.
Può riguardare:

  • danni fisici o psicologici
  • perdita di capacità lavorativa
  • aggravamento di malattie
  • danni patrimoniali derivanti da spese mediche aggiuntive

2. Tipologie di responsabilità

a) Responsabilità civile

  • Si verifica quando il medico o la struttura non rispetta il dovere di diligenza, prudenza e perizia.
  • L’obiettivo è ottenere un risarcimento economico proporzionato al danno subito.

b) Responsabilità penale

  • Se il comportamento medico costituisce reato (omicidio colposo, lesioni personali colpose)
  • Può portare a procedimenti penali oltre al risarcimento civile.

3. Come avviare la richiesta di risarcimento

  1. Raccolta documentazione
    • Cartelle cliniche
    • Referti medici
    • Certificazioni di danno
    • Testimonianze di esperti
  2. Valutazione del danno
    • Un medico legale o un consulente valuta se il danno è conseguenza diretta dell’errore sanitario
    • Si stabilisce quantità e gravità del danno
  3. Invio di richiesta extragiudiziale
    • Spesso si invia una richiesta di risarcimento direttamente alla struttura sanitaria o compagnia assicurativa
  4. Azione giudiziaria
    • Se la richiesta non viene soddisfatta, si può presentare ricorso al Tribunale civile
    • Necessaria l’assistenza di un avvocato esperto in responsabilità medica

4. Tipi di danno risarcibili

  • Danno biologico: lesioni fisiche o psicologiche
  • Danno patrimoniale: spese mediche extra, perdita di reddito
  • Danno morale: sofferenza psicologica
  • Danno esistenziale: riduzione della qualità della vita

5. Tempi e prescrizione

  • La richiesta di risarcimento deve essere fatta entro 10 anni dalla data dell’evento dannoso
  • È consigliabile agire quanto prima per raccogliere prove e documenti

6. Chi paga

  • La struttura sanitaria pubblica o privata responsabile
  • Se esiste assicurazione obbligatoria (come richiesto dalla legge), la compagnia assicurativa copre i danni

 

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