Cassazione Penale, n. 07911 del 10.01.2022-04.03.2022, Sez. 1
“È principio di diritto quello secondo cui, in tema di reato di porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integri il relativo fatto tipico, ex art. 4, comma 2, l. 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dal d. lg. 26 ottobre 2010, n. 204, art. 5, integri il relativo fatto tipico la condotta di colui che vada in giro portando con sé una pistola giocattolo, priva però del tappo rosso.”
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