Se l’affare è concluso in maniera differente da quella per cui vi è incarico, comunque è salvo il diritto del mediatore ad ottenere la sua provvigione.
Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza 11675/23, ove sottolinea che l’affare si conclude comunque per l’intervento del mediatore, sebbene abbia una diversa natura.
Pertanto, ciò che appare essenziale, è il soddisfacimento dell’interessante economico delle parti, che assume rilevanza maggiore rispetto alla natura giuridica dell’affare.
Art. 1755.
(Provvigione).
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare e’ concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equita’.