Codice penale
Art. 120 – Diritto di querela
Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d’infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela [c.p. 125] e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore [c.c. 390, 424], nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell’inabilitato .
Art. 121 – Diritto di querela esercitato da un curatore speciale
Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v’è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l’esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.
Art. 122 – Querela di uno fra più offesi
Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.
Art. 123 – Estensione della querela
La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Art. 124 – Termine per proporre la querela. Rinuncia
Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l’esercizio.
Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.
La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.