Chi può far visita al detenuto :

  • il coniuge
  • il convivente indipendentemente dal sesso
  • i parenti e gli affini entro il quarto grado
  • Terze persone, ovvero coloro che hanno “ragionevoli motivi” per incontrare la persona detenuta o internata (ad es. un perito, un medico, il notaio).
  • Chi vuole visitare un detenuto dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, deve essere autorizzato dal direttore del carcere;
  • Chi vuole visitare un imputato in attesa della pronuncia della sentenza di primo grado deve, invece, presentare il permesso rilasciato dall’autorità giudiziaria che si sta occupando del procedimento.

Per fare ingresso al carcere, dovranno munirsi di documento di riconoscimento in corso di validità ed autocertificazione sull’esistenza del rapporto di parentela.

In linea generale, il detenuto ha diritto a 6 colloqui mensili (possono esserci deroghe soggette ad autorizzazione), con massimo 3 persone differenti per volta (anche questo suscettibile di deroga), di circa un’ora ognuno.

I familiari possono portare con sé un pacco (soggetto a controllo) o comunque inviarlo, contenente vestiti, cibo ed oggetti.

Per i giorni in cui è possibile far visita ai detenuti e le specifica modalità è sempre opportuno contattare il singolo istituto penitenziario, che può dotarsi di regole più rigide in base al caso.

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