FURTO PER BISOGNO DI CIBO: QUANDO È REATO?
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Qualora il fatto descritto nella denuncia/querela non risulti privo di notizia di reato (in tal caso il Pubblico Ministero chiederebbe l’archiviazione del procedimento), si apre un procedimento penale, ovvero le indagini preliminari.
All’esito delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero chiederà che il denunciato venga mandato a processo, processo nel quale lo stesso potrà farsi assistere da un avvocato, così come la persona offesa (il denunciante) potrà a sua volta nominare un avvocato per costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento dei danni morali e materiale (o la restituzione del ben oggetto del reato).
Nel corso delle indagini, il denunciato potrebbe venire a sapere del procedimento a suo carico, ad esempio se vengono compiuti atti di ispezione, perquisizione, sequestro, oppure se ad esempio la Polizia lo invita ad eleggere un domicilio per le notifiche del processo.
Terminate le indagini, la persona denunciata potrà “presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonchè di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi”; inoltre “Le dichiarazioni rilasciate dall’indagato, l’interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l’esercizio dell’azione penale o per la richiesta di archiviazione” (cfr. art. 415 bis c.p.p.).
Avv. Flavio Falchi