Spesso, dopo l’assunzione di bevande alcoliche si può ritenere di essere in grado di porsi alla guida di un veicolo, quando, in realtà, le soglie massime previste dalla legge sono estremamente contenute, tali da punire anche chi è nella erronea convinzione di essere in uno status psico – fisico di lucidità. Il Codice della Strada, agli articoli 186 e 186-bis prevede la figura della guida in stato di ebbrezza, in cui si incorre quando, a seguito dell’assunzione di alcolici, si supera il valore di 0,5 g/l.
Guida in stato di ebbrezza, a quanto ammontano le sanzioni?
Nello specifico, in caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, la sanzione prevista è meramente amministrativa, consistente nell’ammenda da € 531 a € 2.125, nonché nella sospensione della patente da tre a sei mesi; nell’ipotesi in cui il tasso alcolemico sia compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, si incorre nel reato penale punito con l’ammenda da € 800 a € 3.200 e con l’arresto fino a sei mesi, oltre alla sospensione della patente da sei mesi a un anno; infine, nel caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la sanzione sarà più afflittiva, ovvero un’ammenda da € 1.500 a € 6.000, l’arresto da sei mesi a un anno, la sospensione della patente da uno a due anni, il sequestro preventivo del veicolo e la sua confisca, salvo che il proprietario sia diverso dal conducente, nel qual caso la durata di sospensione della patente verrà raddoppiata. In caso di reiterazione del reato nel biennio antecedente, è prevista la revoca della patente.
Inoltre, eccetto nell’ipotesi in cui vi sia stato un sinistro stradale, l’arresto può essere sostituito dai lavori socialmente utili, finalizzati all’estinzione del reato, alla revoca della confisca ed al dimezzamento del periodo di sospensione della patente. La ratio che ha spinto il legislatore a prevedere pene detentive per la guida in stato di ebbrezza è chiaramente da rinvenire nell’intento di contrastare il fenomeno (ormai crescente) di sinistri, lesioni ed omicidi stradali derivanti dall’uso smodato di alcolici, soprattutto da parte di soggetti di giovane età.
L’accertamento, però, dovrà seguire un iter preciso, che, se non rispettato, porterà all’inammissibilità dell’indagine svolta dal pubblico ufficiale:
– analisi del sangue o esame strumentale con apposito etilometro;
– accertamento attraverso etilometro effettuato due volte in un intervallo di cinque minuti;
– avviso che il fermato può farsi assistere da un avvocato durante le operazioni di controllo del tasso alcolemico.
Il rischio, però, è rappresentato dalla circostanza che può essere comminata una pena detentiva anche a coloro che superano di qualche centesimo le soglie previste dall’art. 186 C.d.s., al pari di coloro che, invece, le superano in maniera rilevante.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha emesso la sentenza n. 13681 del 6/4/2016, con cui ha stabilito che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p. introdotto con il D.Lgs. 28/2015) è applicabile anche ai cosiddetti “reati-soglie” (es. la guida in stato di ebbrezza), che, quindi, indicano dei parametri entro i quali le condotte sono penalmente rilevanti.
La particolare tenuità del fatto implica una sentenza di assoluzione, la quale, accertata la commissione del fatto tipico, ne riconosce la lieve entità in considerazione di parametri soggettivi ed oggettivi che vengono discrezionalmente valutati dal Giudice di merito.
Pertanto, secondo il suddetto orientamento giurisprudenziale, va da sé che un soggetto non abituale alla commissione del reato ex art. 186 C.d.s., con un tasso alcolemico che non supera le soglie previste in misura rilevante e che, soprattutto, con la sua condotta di guida non ha messo a rischio l’incolumità pubblica, potrà, previa sospensione della patente, non essere penalmente sanzionato con arresto ed ammenda se il fatto verrà giudicato di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131 bis del codice penale, tenuto conto che suddetta causa di esclusione della punibilità è stata riconosciuta oggi come estendibile anche al reato di guida in stato di ebbrezza.
Avv. Flavio Falchi