LA FINE DEL REDDITO DI CITTADINANZA?
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Art. 582 c.p. – Lesione personale.
(Omissis)
2. Si procede tuttavia d’ufficio se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1, e nel secondo comma dell’articolo 577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.
Art. 590-bis c.p. – Lesioni personali stradali gravi o gravissime.
(Omissis)
8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più̀ grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette. Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.
Art. 605 c.p. – Sequestro di persona.
(Omissis)
6. Nell’ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
Art. 610 c.p. – Violenza privata.
(Omissis)
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.
Art. 612 c.p. – Minaccia.
(Omissis)
3. Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.
Art. 614 c.p. – Violazione di domicilio.
(Omissis)
3. La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
Art. 623-ter c.p. – Casi di procedibilità d’ufficio.
Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.
Art. 624 c.p. – Furto.
(Omissis)
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorrono le circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis.
Art. 634 c.p. – Turbativa violenta del possesso di cose immobili.
1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.
(Omissis)
3. Si procede d’ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità.
Art. 635 c.p. – Danneggiamento.
(Omissis)
5. Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.
Art. 640 c.p. – Truffa. (Omissis)
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.
Art. 640-ter c.p. – Frode informatica.
(Omissis)
4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7.
Art. 649-bis. Casi di procedibilità d’ufficio.
1. Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all’articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità.
Art. 659 c.p. – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
3. Nell’ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
Art. 660 c.p. – Molestia o disturbo alle persone.
1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.
2. Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.