logo mio

C’è chiaramente, all’interno di un condominio, una soglia di tollerabilità di suoni e rumori che non può essere oltrepassata, stante il dovere di rispettare i propri vicini al fine di consentire loro di riposare.

Proprio a tal punto, il condominio può inserire all’interno del proprio regolamento una sezione dedicata agli orari nei quali è assolutamente imposto di osservare il silenzio, orari variabili anche in base ai giorni festivi e feriali ed in base ai soggetti destinatari come ad esempio le ditte che effettuano lavori di manutenzione.

Oltre al regolamento condominiale, si evidenzia il testo dell’art. 844 c.c. “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”, ed il testo dell’art. 659 c.p. “ Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309. Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”.

La competenza dell’Amministratore è relativa solo alle violazioni del regolamento condominiali con possibilità anche di comminare sanzioni pecuniarie, ma, qualora un condomino è disturbato da un altro condomino e non costituisce molestia per un numero indeterminati di soggetti e non è vietato dal regolamento, l’Amministratore non ha competenza in merito.

Pertanto, allorquando vi siano rumori ben superiori alla normale tollerabilità che rendono impossibile di godere del relax che deve garantire l’abitazione, con conseguente compressione della qualità della vita, è sempre consigliabile rivolgersi ad un avvocato, al fine di redigere ed inviare una diffida e cercare di risolvere bonariamente la situazione.

Tra l’altro, la vicenda deve essere portata comunque all’attenzione dell’Amministratore e può essere inserita nell’ordine del giorno dell’assemblea condominiale.

Se tali rumori non cessano, si può intraprendere la strada di una causa civile ordinaria (per la inibizione delle cause che scatenano i rumori ed il relativo risarcimento dei danni) o ricorso d’urgenza per l’insonorizzazione, oppure una causa penale per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, attivabile tramite denuncia, disturbo che, per avere rilevanza penale, deve incidere sulla tranquillità pubblica, ovvero devono esserci rumori tale da poter avere una diffusività idoneo al disturbo di un numero indefinito di persone.

Ciò che risulta fondamentale è sempre dotarsi di testimoni che possano confermare le circostanze su cui si basa la pretesa del condomino.

Avv. Flavio Falchi

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.