Codice Antiriciclaggio

Art. 17.
(Disposizioni generali).
1. I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente
e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle
operazioni inerenti allo svolgimento dell’attivita’ istituzionale o
professionale:
a) in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o
del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione
professionale;
b) in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale,
disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a
15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una
operazione unica o con piu’ operazioni che appaiono collegate per
realizzare un’operazione frazionata ovvero che consista in un
trasferimento di fondi, come definito dall’articolo 3, paragrafo 1,
punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e
del Consiglio, superiore a mille euro;
c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui
all’articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni
di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del
presente decreto.
2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all’adeguata
verifica del cliente e del titolare effettivo:
a) quando vi e’ sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia
applicabile;
b) quando vi sono dubbi sulla veridicita’ o sull’adeguatezza dei
dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.
3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della
clientela proporzionali all’entita’ dei rischi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorita’ di cui
all’articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di
autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio
rilevato. Nel graduare l’entita’ delle misure i soggetti obbligati
tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:
a) con riferimento al cliente:
1) la natura giuridica;
2) la prevalente attivita’ svolta;
3) il comportamento tenuto al momento del compimento
dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o
della prestazione professionale;
4) l’area geografica di residenza o sede del cliente o della
controparte;
b) con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o
prestazione professionale:
1) la tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o
prestazione professionale posti in essere;
2) le modalita’ di svolgimento dell’operazione, rapporto
continuativo o prestazione professionale;
3) l’ammontare dell’operazione;
4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del
rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5) la ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo
o della prestazione professionale, in rapporto all’attivita’ svolta
dal cliente e all’entita’ delle risorse economiche nella sua
disponibilita’;
6) l’area geografica di destinazione del prodotto e l’oggetto
dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione
professionale.
4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonche’ dei clienti gia’ acquisiti, rispetto ai quali l’adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente. ((In caso di clienti gia’ acquisiti, i soggetti obbligati adempiono alle predette disposizioni in occasione dell’assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.))
5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati
altresi’ nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta
elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A.
agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di
denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera,
effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo
complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.
6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell’emissione e
distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in
attivita’ finanziaria di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c),
ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti
di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi
quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonche’ le
succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata
verifica della clientela anche per le operazioni occasionali di
importo inferiore a 15.000 euro. Nei casi in cui la prestazione di
servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti
convenzionati e agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn),
restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 44, comma 3.

7. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si
osservano in relazione allo svolgimento dell’attivita’ di mera
redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle
dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in
materia di amministrazione del personale di cui all’articolo 2, comma
1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 18.
(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica).
1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano
attraverso:
((a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua
identita’ sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da
una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano
nei confronti dell’esecutore, anche in relazione alla verifica
dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in forza
del quale opera in nome e per conto del cliente;))
b) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della
sua identita’ attraverso l’adozione di misure proporzionate al
rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarita’
effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti
giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con
ragionevole attendibilita’, l’assetto proprietario e di controllo del
cliente;
c) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e
sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione
professionale, per tali intendendosi, quelle relative
all’instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il
cliente e l’esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e
quelle relative all’attivita’ lavorativa, salva la possibilita’ di
acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi
comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del
cliente, acquisite o possedute in ragione dell’esercizio
dell’attivita’. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la
procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni
anche alle prestazioni o operazioni occasionali;
d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta
la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operativita’ del
cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle
informazioni acquisite nello svolgimento delle attivita’ di cui alle
lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del
rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse
nella disponibilita’ del cliente, sulla base di informazioni
acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attivita’.
2. Le attivita’ di identificazione e verifica dell’identita’ del
cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere
a) e b) del comma 1, sono effettuate prima dell’instaurazione del
rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per lo
svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima
dell’esecuzione dell’operazione occasionale.
3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, la verifica dell’identita’ del cliente,
dell’esecutore e del titolare effettivo puo’ essere posticipata ad un
momento successivo all’instaurazione del rapporto o al conferimento
dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale,
qualora cio’ sia necessario a consentire l’ordinaria gestione
dell’attivita’ oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti
obbligati, provvedono comunque all’acquisizione dei dati
identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e
dei dati relativi alla tipologia e all’importo dell’operazione e
completano le procedure di verifica dell’identita’ dei medesimi al
piu’ presto e, comunque, entro trenta giorni dall’instaurazione del
rapporto o dal conferimento dell’incarico. Decorso tale termine,
qualora riscontrino l’impossibilita’ oggettiva di completare la
verifica dell’identita’ del cliente, i soggetti obbligati, si
astengono ai sensi dell’articolo 42 e valutano, sussistendone i
presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai
sensi dell’articolo 35.
4. Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti,
limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del
loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del
cliente in un procedimento innanzi a un’autorita’ giudiziaria o in
relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di
negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati ai sensi di legge,
compresa la consulenza sull’eventualita’ di intentarlo o evitarlo,
sono esonerati dall’obbligo di verifica dell’identita’ del cliente e
del titolare effettivo fino al momento del conferimento
dell’incarico.

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