In base al Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio del 2017, somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 18 risulta de tutto vietato, infatti:
nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18 ma comunque maggiori di anni 16, si applica la sanzione amministrativa da 250 a 1000 €.
nel caso di somministrazione di bevande alcoliche ai minori degli anni 16, la sanzione penale è l’arresto fino a 1 anno.
Tali sanzioni sono destinate ad aumentare nell’ipotesi in cui vi sia recidiva da parte del gestore dell’attività, portando a multe che vanno dai 500 ai 2.000 euro che si aggiungono alla chiusura dell’attività per almeno 3 mesi.
Pertanto, il gestore dell’attività è pienamente obbligato ad accertarsi in ordine all’età dell’acquirente, non essendo sufficiente il mero domandare; risulta vincolante per il gestore farsi esibire un documento di riconoscimento in corso di validità prima della somministrazione di alcolici.
Avv. Flavio Falchi
Related Articles
Nel diritto penale italiano, l'omicidio rappresenta uno dei crimini più gravi. Tuttavia, non tutti gli omicidi sono trattati allo stesso modo: la distinzione tra omicidio colposo e omicidio doloso...
Preliminarmente, appare necessaria una valutazione nel merito dei fatti, tenuto conto che le molestie lamentate devono avere delle concrete caratteristiche per essere considerate tali dalla legge. Pertanto, lo studio della...
Codice penale Art. 112 - Circostanze aggravanti. La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata: 1. se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di...