Per ogni processo penale a tuo carico, l’organo procedente (il Tribunale ad esempio) ha l’obbligo di avvisarti inviandoti una notifica.

Prendiamo in esame ad esempio un processo penale monocratico per il quale è stata fissata la prima udienza ed oltre l’imputato c’è anche la persona offesa privata.

Orbene, entro 60 giorni prima dell’udienza, l’imputato dovrà essere avvisato del processo tramite notifica effettuata da parte dell’ufficiale giudiziario o del postino presso la propria residenza, risultante da certificato anagrafico; se nel corso delle indagini preliminari l’imputato (all’epoca indagato) ha eletto un domicilio diverso dalla propria residenza, la notifica verrà effettuata presso il domicilio.

Qualora la notifica all’imputato non dovesse andare a buon fine (es. trasferito, sloggiato, sconosciuto) vi sono due scenari: 1) l’imputato ha eletto domicilio durante le indagini: la notifica va ripetuta ex art. 161 4^ comma c.p.p. presso il difensore d’ufficio o di fiducia; 2) l’imputato non ha eletto domicilio durante le indagini: il Giudice disporrà nuove ricerche anagrafiche, per valutare se risulta un nuovo indirizzo, nonché ricerche presso il D.A.P. per sapere se il soggetto è detenuto; se le ricerche non hanno buon esito il processo viene sospeso e rinviato a nuova udienza per la quale verranno disposte nuove ricerche.

Anche la persona offesa deve essere citata 60 giorni prima dell’udienza presso la propria residenza/domicilio, ma in questo caso se la notifica non andrà a buon fine e le nuove ricerche non danno esito positivo, il processo non verrà sospeso, ma semplicemente la notifica verrà effettuata mediante deposito in cancelleria.

Avv. Flavio Falchi

 

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