Cassazione Civile, n. 06598 del 28.02.2022, Sez. 2

“È principio di diritto quello secondo cui, in tema di diritto dei soggetti, relativamente all’incapacità naturale, non sia necessario per l’annullabilità che il soggetto versi in uno stato patologico che faccia venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, ma sia sufficiente che tali facoltà siano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente.”

“E’ opportuno precisare che, in tema di incapacità naturale, questa Corte insegna che “Al fine dell’invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell’atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente. La prova dell’incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre. ”

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