CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, NOVEMBRE 2019, INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 26

La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso (principio espresso con riferimento a una fattispecie rientrante nella disciplina previgente alla introduzione del comma 4-bis dell’art. 162 cod. proc. pen.)”.

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