Di seguito alcune recenti novità in tema di guida in stato d’ebbrezza.
Corte di Cassazione, sentenza 7869/23
…Ed ancora le Sezioni unite hanno stabilito
che nel reato di guida in stato di ebbrezza
la condotta riparatoria può consistere an-
che nell’aver stipulato un’assicurazione e
rispettato gli obblighi assicurativi per sal-
vaguardare la copertura dei danni derivan-
ti dall’attività pericolosa.
Non può dunque essere posta in dubbio
l’applicabilità dell’art. 62 n. 6 cod. pen. al
reato di guida in stato di ebbrezza e infatti,
in questa prospettiva, la giurisprudenza ha
specificato che il risarcimento può essere
operato anche da un soggetto terzo e deve
ritenersi effettuato personalmente dall’im-
putato ogniqualvolta quest’ultimo ne abbia
conoscenza e mostri la volontà di farlo
proprio.
Nel caso di specie risulta provato dalla
produzione documentale che il danno
stato riparato prima del giudizio e che può
ritenersi assolutamente congruo, atteso
che non vi sono stati danni fisici alla perso-
na e che il danno all’autovettura si è risolto
in una ammaccatura al paraurti.
In merito alle argomentazioni difensive in
ordine alla concedibilità della predetta at-
tenuante la Corte d’appello non ha quindi
adeguatamente motivato.
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 13271 del 30 marzo 2023
…
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce, infatti, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, essendo stato ormai da tempo superato il precedente orientamento ermeneutico in senso contrario, il principio secondo cui, ove si proceda per il reato di guida in stato
di ebbrezza, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’esecuzione del test di accertamento dell’eventuale stato di ebbrezza non ricorre qualora l’imputato abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento stesso (Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Rv. 267877; Sez. 4, n. 43485 del 2014, Rv. 260603).