Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/gi0465.pdf
Art. 640 Codice Penale:”Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se’ o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”.
Dunque, vendere un oggetto su Internet e non spedirlo, configura il reato penale della truffa; il venditore utilizza, ad esempio, foto false di un bene di cui non è in possesso, incassa il pagamento e non provvede alla spedizione della merce, inducendo l’acquirente in errore.
Medesima situazione, con medesima pena, si applica all’ipotesi in cui si fitta una casa vacanze di cui, però, non si ha effettiva disponibilità.
Diversa è l’ipotesi in cui l’oggetto venduto viene effettivamente spedito, ove si configura solo un mero inadempimento contrattuale si fini civilistici:
1) la spedizione va perduta, il venditore dovrà rimborsare l’acquirente
2) l’oggetto ricevuto non soddisfa l’acquirente, e se ciò deriva da una descrizione generica presente sull’annuncio o da foto che hanno tratto in errore l’acquirente, lo stesso avrà diritto al reso.
Avv. Flavio Falchi