Cassazione Penale, Sez. III, 10 maggio 2023, n. 19599

integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona…

L’esimente putativa del consenso dell’avente dirittonon è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale…

Ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato ai danni di persona dormiente…

In sostanza, nei reati contro la libertà sessuale, il dissenso è sempre presunto, salva prova contraria.
Tale interpretazione appare anche conforme alla succitata Convenzione di Istanbul, il cui articolo 36 impegna gli Stati a punire qualsiasi «atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale» nonché «altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso»”.

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